Accesso civico

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 di modifica e integrazione del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 (decreto trasparenza) è stato introdotto nella normativa italiana sulla trasparenza un meccanismo analogo al modello FOIA Freedom of Information Act in vigore nel sistema anglosassone.

E’ stata così prevista una nuova figura di accesso civico, c.d. accesso civico “generalizzato” che va a inserirsi tra la figura dell’accesso civico “semplice” già esistente e la tradizionale disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241 del 1990.

Accesso civico semplice

Art. 5. D. LGS. n. 33/2013

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9 -ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

Responsabile e modalità esercizio diritto: Funzionario Responsabile Sezione Affari Generali,

Dr.ssa Gargioni Manuela

Titolare potere sostitutivo: Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Bellagamba

Modulo accesso civico semplice (formato PDF) 

Accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione dei cittadini.
L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente a dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione (ambito dell’accesso civico semplice).
L’accesso generalizzato non può tuttavia riguardare dati e informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e neppure la certezza dell’effettiva sussistenza.
Non è ammissibile infatti una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
L’istanza di accesso civico generalizzato non necessita alcuna motivazione e il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Il Comune di Bagnolo Cremasco, per facilitare la modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato, ha predisposto apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale e comunque facilmente reperibile presso i suoi uffici.
Il diritto di accesso generalizzato è escluso per specifiche categorie che hanno carattere tassativo, previste espressamente dalla legge, a cui si rinvia.
Esistono anche “eccezioni relative” all’accesso generalizzato; si tratta di limiti posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l’Amministrazione deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.