Si informa che ENTRO IL 16 GIUGNO 2023 deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare (fatta eccezione le categorie A/1, A/8 e A/9) concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160. La base imponibile IMU è ridotta al 50% anche per i fabbricati d’interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, mentre per una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia la base imponibile torna ad essere al 50% (art. 1, comma 48 della legge n.197 del 29 dicembre 2022).
DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO |
ALIQUOTE 2023 |
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Comune |
Stato |
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IMU - imposta municipale propria per altri fabbricati |
3918 |
- |
10 per mille |
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni |
3914 |
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9 per mille |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
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3925 |
10 per mille |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE |
3930 |
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IMU - imposta municipale per gli immobili in categoria D5 |
3930 |
3925 |
10,5 per mille |
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili |
3916 |
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10 per mille |
IMU –imposta municipale per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3939 |
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1 per mille |
IMU - imposta municipale propria per abitazione principale di lusso (A1/A8/A9) |
3912 |
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6 per mille |
ALIQUOTE E RATE DI VERSAEMENTO
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023.
CODICI E ALIQUOTE PER IL VERSAM ENTO
CODICE CATASTALE DEL COMUNE: A570
CODICI E ALIQUOTE IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E F24 SEMPLIFICATO:
SPORTELLO INFORMAZIONI
CLICCANDO QUI è possibile effettuare il calcolo dell’imposta dovuta; il versamento va effettuato in autoliquidazione.
Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica: urp@comune.bagnolocremasco.cr.it Oppure tributi@comune.bagnolocremasco.cr.it