Danni da maltempo dal 15 al 25 maggio 2024, Regione Lombardia – domanda di contributo

In conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali dal il 15 e 25 maggio 2024,è stato dichiarato lo stato di emergenza

Data:

23 ottobre 2024

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Descrizione

In conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei territori della città Metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e Mantova nei giorni dal il 15 e 25 maggio 2024, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 è stato dichiarato lo stato di emergenza. Regione Lombardia, di conseguenza ha emesso, l’ordinanza n. 1097 del 5/9/2024 relativa “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 216 del 14 settembre 2024.
Il punto 4 della predetta ordinanza “RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE” dispone:
I cittadini devono segnalare i danni subiti alla propria abitazione o alla propria attività economica e produttiva, compilando sul portale regionale Bandi e Servizi all’indirizzo https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home

  • il Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione
  • o il Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

La segnalazione può anche costituire richiesta formale di contributo di primo sostegno alla popolazione (Modulo B1) o di immediata ripresa dell’attività (Modulo C1): tali contributi sono finalizzati rispettivamente al recupero dell’integrità funzionale dell’abitazione principale, abituale e continuativa e all’immediata ripresa dell’attività economica e produttiva.
Condizione necessaria per la segnalazione dei danni è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione di stato di emergenza.
Non possono essere accolte pratiche inerenti a fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, nonché alle aree esterne al fabbricato o alle sue pertinenze.
Parimenti non possono essere accolte pratiche prodotte da titolare dell’attività economica e produttiva condotta in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia.

Nel caso l’avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza (Modulo B1 e Modulo C1) il contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa.

La compilazione dei Moduli B1 o C1 funge anche da ricognizione dei fabbisogni necessari per il ripristino dei danni subiti alle abitazioni ed alle sedi di attività economiche e produttive, prevista dall’articolo 4, comma 6, dell’Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2, lett. e), del D. lgs. n. 1/2018, ed è pertanto condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che verranno successivamente resi disponibili.
Per quanto concerne le tipologie di interventi e di danni ammissibili al contributo si riporta una casistica di riferimento.
La misura di immediato sostegno alla popolazione (sezione 2 del Modulo B1) è rivolta a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale (ovvero non siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità, come ad esempio la funzionalità di un servizio igienico) e pertanto si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali (anche singoli alloggi) sia su parti comuni degli stessi purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell’immobile, rivolti al ripristino:

  1. degli elementi strutturali;
  2. delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
  3. dei serramenti interni ed esterni;
  4. degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi sanitari) ed elettrico;
  5. dell’ascensore e montascale;
  6. degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici (già in possesso al momento dell’evento), nonché della camera da letto (limitatamente al numero di persone che vi abitano in modo abituale, continuativo)

Si precisa che non possono essere oggetto del presente contributo di protezione civile i danni ai beni mobili registrati (es. auto, moto, ecc..)

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell’abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell’immobile da parte del proprietario dello stesso (unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario), fatta eccezione per le istanze riguardanti il solo ripristino degli arredi ove gli stessi siano di proprietà del locatario; qualora l’abitazione principale, abituale e continuativa sia stata locata ammobiliata e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione, il richiedente dovrà produrre specifica autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del proprietario.

Si precisa che per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo e che il massimale fissato dall’Ordinanza è di € 5.000,00 per ogni nucleo familiare.

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell’abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 1097/24 (Contributo Autonoma Sistemazione).
La misura di immediata ripresa delle attività economiche e produttive (sezione 3 del Modulo C1) è specificatamente rivolta alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore. Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa dell’attività ricorre quella dell’integrità funzionale degli immobili sede dell’attività; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e anche sulle parti comuni degli stessi, purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell’immobile, rivolti al ripristino:

  1. di elementi strutturali;
  2. delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
  3. dei serramenti interni ed esterni;
  4. degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
  5. dell’ascensore e montascale;
  6. degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (già presenti al momento dell’evento);
  7. ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate, l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e distrutti e non riutilizzabili.

Qualora i danni alle parti comuni si riferiscano ad un immobile a destinazione mista e cioè con la presenza anche di almeno un’abitazione, per i danni alle parti comuni dovrà essere presentato il Modulo B1 dall’amministratore dell’immobile.
Sempre nei limiti del massimale fissati dall’Ordinanza (20.000,00 €) il contributo di immediata ripresa può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l’affitto di locali idonei per la ripresa dell’attività produttiva
Info utili
Sulla piattaforma regionale Bandi e
Servizi https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home sono presenti due tipi di moduli:

  • per i privati il modulo B1 RLY12024041203 - OCDPC 1097/24, che riguarda la ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione;
  • per le attività economiche e produttive il modulo C1 RLY12024041223: OCDPC 1097/24 per la ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per la ripresa delle attività economiche e produttive

A cura di

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Pagina aggiornata il 23/10/2024